LA MESSA A DISPOSIZIONE AUMENTA IL TUO PUNTEGGIO PER DIVENTARE DI RUOLO

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Messa a disposizione: Calcolo del punteggio

Oltre al vantaggio economico derivante dal servizio prestato da messa a disposizione è importante anche non sottovalutare il punteggio che si matura dal lavoro svolto a scuola, punteggio utile per salire di posizione nelle graduatorie GPS.

Con le supplenze si possono acquisire fino a 12 punti in un anno scolastico. Ovviamente, non è possibile sommare i giorni di supplenza di un anno con un altro.

Quanti punti si possono accumulare?

Prendiamo in considerazione solo il servizio specifico, ossia svolto per la stessa classe di concorso per cui si richiede la valutazione, secondo lo schema della valutazione nella scuola statale e paritaria (2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti.

  • da 16 a 45 gg. uguale p . 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Il medesimo servizio prestato nelle scuole non paritarie è valutato per metà.

Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio (art. 15, decreto n.60 del 10 luglio 2020)

1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1.

2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

4. Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia. 6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

Per ulteriori informazioni si rimanda al decreto n.60 del 10 luglio 2020, che riporta tutte le tabelle di valutazione titoli di servizio e di cultura.


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