Ferie docenti durante l'anno scolastico: la proposta Anief per il rinnovo del CCNL

di: Angela Mantovani - 21/07/2026

Anief chiede di inserire nel prossimo rinnovo del contratto collettivo scuola una norma esplicita che consenta ai docenti di richiedere le ferie anche durante lo svolgimento delle lezioni, e non solo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il sindacato ha inoltre aperto un canale di adesione al ricorso per il risarcimento delle ferie non godute rivolto ai supplenti con contratto in scadenza al 30 giugno.

Perché Anief chiede di modificare le regole sulle ferie dei docenti?

La disciplina attuale delle ferie del personale docente lascia margini di interpretazione che cambiano da scuola a scuola, generando incertezza sia per gli insegnanti sia per le segreterie chiamate a gestire le richieste. Nel corso della Scuola estiva Anief, che si sta svolgendo in questi giorni a Terrasini, in provincia di Palermo, il presidente nazionale Marcello Pacifico ha rilanciato la richiesta di un intervento diretto sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola. L'obiettivo è chiaro: superare le prassi difformi tra istituti diversi e stabilire un principio uniforme, valido su tutto il territorio nazionale, che riconosca ai docenti la possibilità di fruire dei giorni di ferie anche mentre le lezioni sono in corso, e non soltanto durante le pause estive, natalizie o pasquali.

Il nodo, secondo il sindacato, non riguarda soltanto il diritto in sé, ma la sua concreta esigibilità. Molti docenti si trovano di fatto costretti a concentrare le richieste di ferie nei periodi di sospensione della didattica, anche quando esigenze personali o familiari richiederebbero una maggiore flessibilità nel corso dell'anno.

Cosa cambierebbe con la modifica proposta al CCNL?

Se la proposta di Anief trovasse accoglimento nel rinnovo contrattuale, la fruizione delle ferie durante l'anno scolastico non diventerebbe un automatismo, ma verrebbe comunque subordinata alle esigenze di organizzazione del servizio, come già avviene oggi per altre tipologie di permesso. La differenza sostanziale starebbe nel superamento del vincolo che, di fatto, relega le ferie ai soli periodi di interruzione delle lezioni. Una norma più puntuale nel testo contrattuale avrebbe il vantaggio di ridurre il contenzioso interno alle scuole e di offrire ai dirigenti scolastici un riferimento univoco su cui basare le decisioni, evitando che la stessa richiesta venga trattata in modo diverso da un istituto all'altro.

Il tema si inserisce in un dibattito che dura da anni e che ha visto interpretazioni non sempre coerenti della normativa sulle ferie del personale docente, anche alla luce di pronunce giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo su casi specifici, in particolare quelli legati al personale precario.

Chi può aderire al ricorso Anief per le ferie non godute dei supplenti?

Parallelamente alla battaglia sul rinnovo contrattuale, Anief ha attivato un nuovo canale di assistenza legale rivolto ai docenti precari, o ex precari, che abbiano sottoscritto uno o più contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, sia nell'anno scolastico in corso sia in quelli precedenti. Per questa categoria di lavoratori, il tema delle ferie si intreccia spesso con quello del mancato godimento effettivo dei giorni spettanti, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro al termine delle attività didattiche non sempre coincide con la possibilità di fruire di tutte le ferie maturate.

Il sindacato invita il personale interessato a verificare la propria posizione contrattuale per valutare l'eventuale adesione al ricorso, finalizzato a ottenere il pagamento sostitutivo delle ferie non godute. Chi ritiene di rientrare nei requisiti può rivolgersi alle sedi territoriali Anief oppure ai canali dedicati messi a disposizione dal sindacato per la verifica preliminare della propria situazione.

Il risarcimento delle ferie non godute è sempre garantito?

No. Va precisato che l'esito di questo tipo di azione legale dipende dalla situazione contrattuale specifica di ciascun lavoratore e dagli orientamenti giurisprudenziali applicabili al singolo caso. Non si tratta quindi di un diritto automatico e uniforme per tutti i supplenti con contratto al 30 giugno, ma di una possibilità da valutare caso per caso, tenendo conto della storia contrattuale del docente e delle pronunce dei tribunali che, negli anni, si sono occupati di casi analoghi.