Messa a disposizione: le cose da sapere su regole di invio, sanzioni, abbandono servizio

Messa a disposizione: le cose da sapere su regole di invio, sanzioni, abbandono servizio

Ecco le indicazioni e le disposizioni relative alle domande di messa a disposizione, alla luce del DM n. 51/2021 e della circolare sulle supplenze a.s. 2021/22.

1. Le domande:

– possono essere presentate dai docenti non inseriti in nessuna graduatoria provinciale e di istituto. Tuttavia, l'ordinanza non ha valenza di legge, e molto difficilmente le scuole riusciranno a controllare che le mad di un candidato non siano state inviate altrove. Pertanto, molti docenti inviano comunque mad anche se iscritti in GPS;

– possono essere presentate per una sola provincia (vale quanto specificato sopra);

– sono rese in autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, e devono contenere tutte le dichiarazioni utili ai fini della verifica dei suddetti requisiti, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione.

2. i docenti abilitati/specializzati, che hanno presentato la MAD, hanno la precedenza nell’attribuzione delle supplenze rispetto ai non abilitati/specializzati;

3. gli eventuali contratti stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 60/2020, ivi incluse le sanzioni indicate nell’articolo 14.

Sanzioni

Ritornando al punto 3 di cui sopra, possiamo dire che le sanzioni applicabili (previste dall’art. 14 dell’OM 60/2020), considerato che nella circolare (come riportato) si parla di contratti già stipulati, sono quelle relative all’abbandono del servizio:

comma 1 – punto a) – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

comma 1 – punto b) – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Il punto a) è riferito alle supplenze attribuite da GaE e GPS, mentre il punto b) a quelle attribuite da graduatorie di istituto. Nel caso dei docenti nominati tramite MAD, l’impossibilità di conseguire supplenze dovrebbe riguardare tutte le scuole della provincia in cui è stata inviata la domanda di messa a disposizione (ciò tuttavia andrebbe esplicitamente indicato/chiarito dal Ministero).

Accettazione di altra supplenza: regole

Le supplenze conferite tramite MAD, essendo le stesse attribuite in caso di esaurimento delle Graduatorie di istituto:

  • non possono essere lasciate per un’altra supplenza breve e temporanea;
  • potrebbero essere lasciate per un’eventuale supplenza al 30/06 o al 31/08 (assegnata naturalmente sempre tramite MAD in una delle scuole della provincia scelta, qualora vi sia la relativa disponibilità, alla luce di quanto detto sopra).

30 CFU ABILITAZIONE INSEGNAMENTO
Per abilitati a una classe di concorso o specializzati TFA

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