GPS 2026: il nodo del doppio punteggio nelle classi di concorso accorpate. Cosa propone il CSPI

ABC

L’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2026/28 porterà un cambiamento importante: per la prima volta saranno coinvolte le classi di concorso accorpate dal DM 255/2023.
Questo crea un problema tutt’altro che banale: come deve essere valutata l’abilitazione quando le vecchie classi sono state fuse in una sola?
E, soprattutto: in quali casi può essere riconosciuto il doppio punteggio?

Il CSPI ha affrontato la questione nell’adunanza dell’11 dicembre, proponendo una soluzione che distingue tra abilitazioni “nuove” e abilitazioni “storiche”.


Perché il problema esiste: l’accorpamento cambia le regole del gioco

Con il DM 255/2023, alcune classi di concorso sono state unite in un’unica CDC.
Per esempio:

  • l’ex A-12 e l’ex A-22 oggi formano un’unica A-12

  • l’ex A-29 e l’ex A-30 oggi costituiscono la nuova A-30

  • l’ex A-24 e A-25 confluiscono nella nuova A-22

Questo significa che un docente potrebbe aver conseguito due abilitazioni separate in passato, le quali però oggi rappresentano un’unica classe di concorso.

La domanda è inevitabile:
👉 quelle due abilitazioni devono essere valutate come una sola o come due titoli distinti?


La proposta del CSPI: il criterio è la data in cui è stata conseguita l’abilitazione

Il CSPI introduce una distinzione molto chiara fra abilitazioni conseguite prima e dopo l’accorpamento.

1️⃣ Abilitazioni conseguite DOPO l’accorpamento (dall’11 febbraio 2024 in poi)

Le nuove abilitazioni – ottenute attraverso i percorsi successivi al DM 255/2023 – valgono come un unico titolo.
Non importa che la classe accorpata provenga da due ex CDC: oggi è una sola, e come tale viene valutata.

➡️ Niente doppio punteggio.

Quindi chi si abiliterà con i percorsi del DPCM 4 agosto 2023 (che portano a esami dopo il febbraio 2024) otterrà un’unica abilitazione anche se l’accorpamento unisce due ex codici.


2️⃣ Abilitazioni conseguite PRIMA dell’accorpamento (prima dell’11 febbraio 2024)

Qui il CSPI fa una distinzione importante:
se le due abilitazioni erano state ottenute con percorsi diversi o procedure separate, vanno considerate come due abilitazioni distinte, anche se oggi confluiscono nella stessa classe.

➡️ In questo caso spetta il doppio punteggio.

Esempio:

  • un docente abilitato in ex A-12 nel 2019

  • e abilitato in ex A-22 nel 2021

Oggi ricadono nella stessa CDC, ma sono due titoli diversi, conseguiti quando le classi erano ancora separate.
Per il CSPI, devono essere valutati entrambi.


Perché questa proposta è importante

La distinzione “prima/dopo accorpamento” tutela:

  • chi ha investito tempo e denaro in più percorsi abilitanti nel passato;

  • la coerenza storica del proprio percorso professionale;

  • l’equità rispetto a chi oggi può abilitarsi solo in una CDC unificata.

Allo stesso tempo, evita che chi si abilita dopo il DM 255/2023 possa ottenere un punteggio doppio per un percorso formativo che oggi è uno solo.


E ora cosa succede?

Il parere del CSPI non è vincolante, ma è quasi sempre molto influente nella redazione finale dei documenti ministeriali.
Le tabelle definitive delle GPS 2026 sono attese per febbraio, e lì si saprà con certezza:

  • se il doppio punteggio sarà confermato,

  • come sarà applicato,

  • e se ci saranno ulteriori condizioni.

In un sistema di reclutamento che continua a evolversi, questo passaggio è fondamentale per non penalizzare chi possiede abilitazioni conseguite quando le classi erano realmente distinte.


In sintesi

  • Le classi di concorso accorpate creano dubbi sul punteggio delle abilitazioni.

  • Il CSPI propone che il criterio sia la data dell’abilitazione.

  • Dopo l’accorpamento: l’abilitazione vale una sola, senza doppio punteggio.

  • Prima dell’accorpamento: due abilitazioni distinte → doppio punteggio possibile.

  • La decisione finale sarà resa nota nelle tabelle GPS di febbraio.


NEWSLETTER
Resta sempre aggiornato
02 400 31 245