L'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028 porta con sé dubbi e necessità di chiarimenti, specialmente per quanto riguarda le tutele per i docenti con disabilità o che assistono familiari. In Italia, il settore scolastico garantisce l'inclusione lavorativa attraverso due pilastri normativi: la Legge 68/99 (riserva dei posti) e la Legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede).
È fondamentale distinguere questi due benefici per non commettere errori nella compilazione dell'istanza.
La riserva garantisce che una quota percentuale delle assunzioni (sia di ruolo che a tempo determinato al 31 agosto o 30 giugno) sia destinata a categorie protette.
Secondo la bozza dell'Ordinanza Ministeriale (art. 7), i candidati devono dichiarare il possesso del titolo al momento dell'inserimento in prima o seconda fascia GPS. I requisiti chiave sono:
Certificazione di invalidità.
Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio presso i centri per l'impiego (necessaria la condizione di disoccupato all'atto della domanda).
Nota per gli occupati: Chi lavora al momento della domanda può mantenere il diritto alla riserva indicando la data e la procedura in cui è stata precedentemente presentata la certificazione richiesta.
La riserva spetta a diverse categorie, tra cui:
Invalidi civili, del lavoro, di guerra e per servizio.
Non vedenti e sordomuti.
Orfani, vedove/i di caduti per servizio o lavoro.
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
A differenza della riserva, la precedenza non garantisce un posto, ma permette a chi è già in posizione utile per la nomina di scegliere la sede con priorità rispetto ad altri aspiranti.
Ambito di applicazione: Vale per le supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Non si applica alle supplenze brevi da graduatorie d'istituto.
Fase della domanda: Va dichiarata durante la compilazione delle "150 sedi" (scelta delle preferenze).
Condizione: Il beneficio è valido solo se permangono i requisiti sanitari e di assistenza documentati all'atto della domanda.
Sia i nuovi inseriti che i docenti già presenti nelle graduatorie devono prestare attenzione alla fase di aggiornamento:
Per la Riserva: Anche i docenti già inseriti precedentemente devono ri-dichiarare l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o specificare la procedura precedente se attualmente occupati.
Per la Precedenza: Va indicata esplicitamente nell'istanza per l'attribuzione delle supplenze (scelta sedi), allegando o dichiarando la documentazione relativa alla Legge 104/92.
Nonostante il possesso dei titoli di riserva o precedenza, i docenti rimangono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'OM.
Rinuncia alla supplenza: Comporta la perdita della possibilità di ottenere incarichi per l'anno scolastico in corso.
Mancata presa di servizio o abbandono: Determina sanzioni più severe, inclusa l'impossibilità di accedere alle supplenze per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
| Caratteristica | Riserva (L. 68/99) | Precedenza (L. 104/92) |
| Obiettivo | Assicurare un posto di lavoro | Scegliere la sede più vicina/comoda |
| Requisito occupazionale | Iscrizione al collocamento obbligatorio | Certificazione di handicap (personale o assistenza) |
| Quando dichiararla | Inserimento/Aggiornamento GPS | Scelta delle 150 sedi |
| Validità | Ruolo e supplenze 30/06 e 31/08 | Supplenze 30/06 e 31/08 |