Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero: la procedura

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Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero: la procedura

L’Ufficio scolastico di Vercelli ha pubblicato una nota con le indicazioni utili sull’equipollenza. L’equipollenza è la procedura mediante la quale un titolo di studio conseguito all’estero viene riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici, ad un titolo presente nell’ordinamento italiano.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.

Equipollenza titolo di studio estero: chi può fare domanda

Per i titoli scolastici (non universitari):

  • Cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea

  • Cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
    (Norvegia, Islanda, Lichtenstein, San Marino)

  • Cittadini della Confederazione Elvetica (Svizzera)

  • Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

L’equipollenza ad un diploma di secondo grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18 anno di età.
I cittadini non comunitari, per conseguire il diploma di primo grado devono rivolgersi ai CPIA e per il diploma di seocndo grado agli Istituti di Istruzione Superiore.

Equipollenza titolo di studio estero: a chi rivolgersi

Per il riconoscimento del Diploma conclusivo dei corsi di istruzione di 1° grado (scuola media) bisogna rivolgersi all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza;
Per il Diploma conclusivo dei corsi di istruzione di 2° grado (diploma maturità) ci si può rivolgere a qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio, conseguito all’estero con un corrispondente italiano riguardano solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito, ovvero il titolo finale inferiore o superiore (Licenza Elementare, Media e Scuola Superiore).

Per evitare problemi con gli alunni che vanno per brevi periodi all’estero e che conseguono un titolo secondario sono richiesti ulteriori requisiti, ovvero:

– aver frequentato corsi scolastici all’estero per almeno due anni (ciò esclude i cittadini italiani che restano all’estero fino ad un solo anno dal conseguimento dell’equipollenza);

– aver frequentato un percorso scolastico della durata di almeno 12 anni, nel caso di equipollenza a titolo secondario di II grado. In molti stati sudamericani (Perù, Brasile, Venezuela, ecc.) la secondaria II grado si conclude dopo 11 anni;

Se gli studi in quello stato estero prevedono percorsi più brevi dei 12 anni, in generale, l’aspirante per ottenere equipollenza deve esibire documentazione integrativa di un ulteriore percorso secondario o terziario.

Infine, la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana può essere esaustiva per la concessione dell’equipollenza per il titolo di secondaria primo grado, mentre per l’equipollenza per il titolo di secondaria II grado la conoscenza della letteratura italiana, da accertare, esige quasi sempre la prova integrativa”.

Clicca qui per scaricare la guida sull'equipollenza dei titoli scolastici


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