24 CFU: cosa succederà con il nuovo Ministro dell'Istruzione

di: Angela Mantovani - 06/09/2019

I 24 CFU sono, fino a prova contraria, un requisito indispensabile per partecipare al Concorso Scuola che permette di ottenere un posto di ruolo alle scuole medie e superiori. Sono almeno cinquantamila infatti i posti di ruolo vacanti da coprire.

Cosa succede con la proclamazione del nuovo Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti? È certamente presto per stabilire cosa succederà con il nuovo governo, ma si può ipotizzare una continuità con il vecchio esecutivo per alcuni aspetti, e sicuramente per quanto riguarda i concorsi, anche perché è altissima la necessità di docenti abilitati e qualificati. 

Concorso Docenti: i requisiti per accedere

In base alle leggi finora in vigore, si può partecipare al Concorso Scuola (per il momento in stand by) se si è in possesso di una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento che dia l’accesso a una classe di concorso, ovvero all’insegnamento di una determinata materia, insieme al possesso dei 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche.

Si può partecipare anche se si ha l'abilitazione specifica per l'insegnamento.

24 CFU: gli esonerati

  • chi è già abilitato sulla specifica classe di concorso per la quale si vuole partecipare;

  • chi ha svolto 36 mesi di servizio a scuola, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione;

  • chi possiede abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai sensi della legge vigente.

Riconoscimento e certificazione dei 24 CFU

Una volta appurato che nel proprio piano di studi sono presenti tutti o in parte i 24 CFU richiesti, è necessaria una certificazione di riconoscimento dei 24 CFU già conseguiti che può essere erogata solo dall’università presso la quale si sono conseguiti i CFU.

Per il riconoscimento dei 24 CFU deve essere richiesta quindi la Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici” in base al decreto 616/17 presso l’ateneo dove sono stati sostenuti gli esami.

Il fatto che il settore disciplinare sia lo stesso, ad esempio M/PED-03, non implica per forza che i crediti siano riconosciuti dall’università competente.

 

Si sottolinea che il Decreto Ministeriale 616/2017 non stabilisce alcun obbligo di frequenza per le attività in presenza.