Assenze per malattia personale docente supplente: ecco come funziona

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Assenze per malattia personale docente supplente: ecco come funziona
Le assenze per malattia personale docente sono diverse a seconda della supplenza contratta. Quindi, il trattamento riservato al docente varia a seconda del contratto che può essere fino al 30 giugno, fino al 31 agosto o, più in generale, per supplenze temporanee. Le assenze per malattia personale docente fino al 30 giugno o fino al 31 agosto prevedono il diritto di conservazione del posto fino ad un massimo di 9 mesi di assenza in un triennio scolastico. Per quanto riguarda il compenso:
  • Durante il primo mese di assenza per malattia, al docente spetta un compenso del 100%;
  • Dopo il primo mese, quindi nel secondo e terzo mese la decurtazione dello stipendio è del 50%;
  • Dopo il terzo mese, quindi nei restanti sei mesi non si ricevono gli assegni, ma il docente conserva il diritto del posto. La maturità del servizio viene interrotta con le assenze senza assegni.
La situazione cambia con le assenze per malattia personale docente con supplenze temporanee. In questo caso, al docente spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico retribuiti al 50%. Superati i 30 giorni, si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

Assenze per malattia personale docente: ulteriori dettagli

  Ovviamente, in caso di assenze per malattia bisognerà avvertire preventivamente l’ufficio scolastico entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui esso si verifica. Il docente dovrà fare la visita dal suo medico per comunicare i giorni di assenza. Infatti, dopo la visita medica, il medico invierà il certificato telematico all’INPS e ti fornirà il numero di protocollo. Quest’ultimo dovrà essere comunicato alla scuola, indicando anche il numero dei giorni di assenza. Le assenze per malattia personale docente o le assenze per malattia scuola che non vengono conteggiate nel periodo di comporto sono:
  • Quelle dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • Le assenze legate a gravi patologie e che richiedono terapie salvavita (come il day-hospital, periodo di ricovero, le visite periodiche specialistiche);
  • Le assenze dovute a malattia determinata da gravidanza;
  • I 30 giorni di congedo per cure per invalidi.

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