Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199 del 30 dicembre 2025), il conferimento delle supplenze brevi fino a 10 giorni cambia per i docenti della scuola secondaria di I e II grado su posto comune: i dirigenti scolastici sono ora obbligati — e non più solo legittimati — a coprire le assenze con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze didattiche. Nessuna variazione invece per la scuola dell'infanzia e primaria. L'ANP (Associazione Nazionale Presidi) ha sollevato criticità e chiesto un correttivo normativo che includa anche le esigenze organizzative tra i presupposti legittimi per il ricorso a supplenze esterne.
Le supplenze brevi e saltuarie sono incarichi temporanei attribuiti ai docenti per coprire assenze di breve durata. Quelle con durata inferiore o pari a 10 giorni seguono regole specifiche, distinte da quelle per assenze più prolungate, e sono al centro delle modifiche introdotte dalla Manovra Finanziaria 2026.
L'art. 1 comma 515 della Legge Finanziaria 2026 modifica l'art. 1 comma 85 della legge 107/2025, stabilendo che:
"I dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica."
Le novità riguardano esclusivamente:
Non subiscono modifiche le modalità di attribuzione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.
Prima dell'entrata in vigore della nuova norma, il ricorso all'organico dell'autonomia per le supplenze inferiori ai 10 giorni era già una prassi diffusa tra i dirigenti scolastici. Con la Legge di Bilancio 2026 questa prassi cessa di essere una semplice facoltà discrezionale e diventa un obbligo di legge, con un'unica eccezione: la presenza di "motivate esigenze di natura didattica".
La nota MIM n. 2129 del 27 febbraio 2026 ha richiamato le nuove disposizioni, aggiungendo un ulteriore elemento operativo: i dirigenti scolastici possono verificare, tramite un apposito "cruscotto" digitale, quante e quali supplenze brevi e saltuarie abbiano attribuito, confrontando i propri dati con la media delle altre scuole. Lo strumento mira a favorire una "consapevole programmazione delle risorse pubbliche".
L'Associazione Nazionale Presidi (ANP) ha preso posizione sulla novità normativa, evidenziando alcune criticità significative in un recente comunicato ufficiale.
Secondo l'ANP, limitare la deroga alle sole esigenze didattiche comprimerebbe l'autonomia della funzione dirigenziale, così come delineata dall'articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001, nella gestione della complessità organizzativa scolastica. L'associazione sottolinea che:
"Quadri orari, equilibrio dei carichi di lavoro, sicurezza, continuità e funzionalità del servizio non sono fattori residuali o separabili da quelli didattici: ne sono, al contrario, la precondizione. La responsabilità del dirigente comprende per definizione la valutazione della sostenibilità delle misure organizzative, affinché sia garantita la qualità del servizio e il pieno esercizio del diritto allo studio."
L'ANP ha formalmente richiesto un correttivo normativo che riconosca esplicitamente anche le esigenze organizzative tra i presupposti legittimi per il ricorso alle supplenze esterne, accanto a quelle già previste di natura didattica.
| Aspetto | Prima della L. 199/2025 | Dopo la L. 199/2025 |
|---|---|---|
| Uso organico dell'autonomia per supplenze ≤10 gg | Facoltà del DS | Obbligo del DS |
| Scuola secondaria I e II grado (posto comune) | Prassi consigliata | Norma cogente |
| Scuola dell'infanzia e primaria | Invariato | Invariato |
| Eccezione ammessa | Discrezionale | Solo "motivate esigenze didattiche" |
| Monitoraggio | Assente | "Cruscotto" ministeriale |
Le supplenze brevi fino a 10 giorni vengono abolite? No. Cambia solo la modalità di copertura: i DS devono privilegiare l'organico dell'autonomia prima di ricorrere a supplenze esterne.
Cosa si intende per "motivate esigenze di natura didattica"? La normativa non fornisce un elenco tassativo. L'ANP chiede che vengano incluse anche le esigenze organizzative.
Chi è escluso dalla nuova norma? La scuola dell'infanzia e la scuola primaria: per queste non cambiano le regole di attribuzione delle supplenze brevi.
Quando è entrata in vigore la modifica? Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026.