Mobilità docenti di sostegno: il Miur non fa valere preruolo nel vincolo quinquennale

di: Alberto Murzia - 09/01/2019

Fare l'insegnante di sostegno richiede continuità didattica, per il bene principalmente dell'alunno che si segue.

Per questo motivo, la legge 107/2015 prevede che chi è di ruolo come insegnante di sostegno, rimanga sulla stessa cattedra per almeno 5 anni (60 mesi dall'assunzione), e che non possa passare al posto comune.

Non è stata però eliminata la differenza tra il servizio svolto prima del contratto a tempo indeterminato e il servizio che si è svolto dopo, generando così una differenza.

Il risultato di tutto ciò, fatto osservare da Anief, è che gli insegnanti di ruolo non possono candidarsi per la mobilità 2018/2019 anche se hanno svolto cinque anni di servizio come richiesto.

Per i docenti che sono di ruolo su sostegno, bisognerebbe conteggiare anche i mesi di lavoro svolti prima del contratto a tempo indeterminato.

Infatti, per raggiungere i cinque anni, devono essere validi sia gli anni di precariato scolastico, sia quelli che si svolgono dopo l'assunzione a tempo indeterminato.

Anche più di un tribunale del lavoro ha concordato con questa interpretazione, specie dopo le sentenze della Corte di Cassazione che stabiliscono il dovere a pareggiare il trattamento tra chi a scuola ha lavorato a tempo determinato e chi invece a tempo indeterminato.

Anief invita i docenti che hanno svolto almeno 5 anni di servizio, che sia su tempo determinato o indeterminato, a contattare il sindacato, di modo che possano presentare domanda di mobilità entro il 26 aprile.

A decidere tutto ciò è stata la Suprema Corte, sezione lavoro, con un'ordinanza uscita lo scorso primo agosto.

Tale ordinanza avalla la sentenza della Corte di Appello torinese, che stabiliva: "la nota clausola 4 prevale sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato".

Per fare ricorso contro il vincolo di 5 anni su incarichi su sostegno solo di ruolo, bisogna fare una domanda di trasferimento, per richiedere di passare dal ruolo su sostegno a ruolo su posto comune o curriculare.