24 CFU e Concorso Ordinario Scuola: quando vanno presentati i titoli

di: Alberto Murzia - 28/04/2020

Come è noto, per partecipare al Concorso Scuola Ordinario 2020, oltre al requisito della laurea vecchio ordinamento o magistrale, servono anche 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche.

Ma qual è il termine entro il quale presentare i titoli o certificati affinché siano validi per il Concorso? 

Per capirlo bisogna consultare il bando stesso, all'articolo 12 inerente il Concorso ordinario (vedi sotto).

 

Quando è richiesto presentare il certificato dei 24 CFU

Gli esami per 24 CFU vanno sostenuti entro il 31 luglio 2020. Il certificato o titolo che comprova il conseguimento dei 24 CFU, non è invece necessario presentarlo entro il 31 luglio, ma quando si è a conoscenza che la prova orale è stata superata e che quindi il concorso è vinto. A partire da quel momento, si hanno 15 giorni di tempo per presentare al dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Non sono valide le autocertificazioni.

Cosa dice l'articolo 12 del Concorso Ordinario

Art. 12.

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

2. Il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

3. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.