Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il 6 maggio 2026 lacircolare n. 11814, che definisce le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2026/2027. In questa guida trovi tutte le novità, le procedure e le scadenze da conoscere.
La circolare si articola in cinque aree principali: la procedura straordinaria di reclutamento su posti di sostegno, la continuità didattica per i docenti a tempo determinato su sostegno, il conferimento delle supplenze ordinarie ai docenti, le supplenze per il personale ATA e le disposizioni comuni a tutte le categorie.
La principale novità del 2026/2027 riguarda ilpersonale ATA. L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattichenon preclude più la possibilità di accettare un secondo incarico su un profilo professionale diverso, a condizione che la nuova proposta arriviprima dell'inizio delle lezioni(e non più entro la presa di servizio, come nelle circolari precedenti).
Restano invariate le regole sul completamento orario: per le supplenze su spezzone è garantito in ogni caso il completamento, che può avvenire solo tra posti dello stesso profilo professionale.
Anche per il 2026/2027 è confermata la procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti che residuano dopo le immissioni in ruolo, in base al decreto ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026. Possono partecipare i docenti inseritia pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno.
La domanda va presentata tramiteIstanze on Line (POLIS), sezione "Informatizzazione nomine supplenze", nel periodo16-29 luglio 2026(ore 14.00–14.00). La mancata presentazione equivale a rinuncia alla procedura.
Attenzione: chi accetta una sede assegnata nella fase provinciale o interprovincialenon può più ottenere alcun tipo di supplenzaper l'intero anno scolastico, nemmeno tramite interpello o conferma su sostegno. Questa preclusione vale anche in caso di rinuncia successiva.
Chi non ha ricevuto un'offerta nella fase provinciale può presentare istanza per le province che hanno posti vacanti. Le funzioni POLIS sono aperte dal14 al 18 agosto 2026. Da quel momento non sono più possibili surroghe per rinunce provinciali.
Per le supplenze annuali (fino al 31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06/2027), si scorrono nell'ordine:GAE → GPS → graduatorie di istituto. Per le supplenze brevi e saltuarie si utilizzano direttamente le graduatorie di istituto.
Novità importante sul completamento orario:il diritto al completamento non è più subordinato ad alcuna condizione. L'aspirante a cui è conferita una supplenza a orario non intero ha sempre titolo a conseguire il completamento nella medesima provincia, fino all'orario obbligatorio.
Solo dopo aver constatato l'esaurimento delle graduatorie di istituto di tutte le scuole viciniori, il Dirigente Scolastico può pubblicare avvisi di interpello sul sito della scuola. Chi è già titolare di un contratto a t.d. non può partecipare agli interpelli. La presa di servizio deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione.
Permane il divieto di supplenze brevi per il personale ATA temporaneamente assente. Nel dettaglio i Dirigenti non possono conferire supplenze brevi a:
Tutti i contratti a tempo determinato devono riportare il termine finale (artt. 39 e 61 del CCNL 18 gennaio 2024). La stipula perfezionata dal Dirigente rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal contratto.
In caso di assenze consecutive del titolare senza soluzione di continuità (anche separate da giorni festivi o liberi), la supplenza è prorogata automaticamente allo stesso supplente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
La priorità di scelta della sede per i beneficiari della Legge 104/92 si applica solo tra candidati convocati per incarichi della stessa durata e consistenza economica. Non consente di ottenere posti di maggiore valore rispetto a chi precede in graduatoria. Il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/1999 e D.Lgs. 66/2010) vale sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per quelle a tempo determinato.
Un ATA con supplenza annuale può accettare un secondo incarico su profilo diverso?
Sì, purché la nuova proposta arrivi prima dell'inizio delle lezioni. I due incarichi non possono essere svolti in contemporanea.
Chi accetta la sede nella fase interprovinciale e poi rinuncia può ottenere supplenze?
No. La preclusione scatta con l'assegnazione della provincia, indipendentemente da eventuali rinunce successive.
Il completamento orario è sempre garantito?
Sì, per i docenti non è più subordinato ad alcuna condizione. Per il personale ATA il completamento opera solo tra posti dello stesso profilo professionale.