Supplenza di poche ore: si può completare l'orario in un'altra scuola?

di: Carla Sandrelli - 12/10/2026

Chi accetta uno spezzone può ottenere altre ore in una scuola diversa, rispettando precise condizioni. Ecco come funziona il completamento d’orario e cosa verificare prima di accettare un secondo incarico.

Una proposta di supplenza da poche ore settimanali può essere un’occasione per lavorare a scuola, ma spesso lascia un dubbio: si può accettare un altro incarico per completare l’orario?

Sì, il docente che riceve una supplenza su un posto non intero può conseguire il completamento. Le ore aggiuntive, però, devono essere assegnate secondo le procedure previste e risultare compatibili con l’incarico già in corso.

Accettare uno spezzone non garantisce quindi di ottenere successivamente un orario completo. Per il biennio 2026/2027–2027/2028, il riferimento è l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, in particolare gli articoli 12 e 14.

Che cosa significa completare l’orario

Il completamento permette di affiancare più supplenze fino a raggiungere l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

I riferimenti settimanali sono:

  • 25 ore nella scuola dell’infanzia;

  • 22 ore di insegnamento nella scuola primaria, cui si aggiungono le ore di programmazione previste;

  • 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per esempio, un docente della secondaria con un incarico di 10 ore può cercare un completamento di altre 8. Questo calcolo individua le ore mancanti, ma non basta da solo a stabilire se un secondo incarico sia accettabile.

Le regole sul completamento nel 2026/2027

Le istruzioni ministeriali per il 2026/2027 chiariscono che il diritto al completamento su uno spezzone non è più subordinato alla precedente condizione legata all’assenza di posti interi al momento dell’assegnazione.

Chi riceve una supplenza a orario ridotto conserva quindi titolo al completamento anche se erano disponibili posti interi. Restano necessari una posizione utile in graduatoria, disponibilità compatibili e il rispetto delle altre condizioni previste.

Il diritto al completamento non equivale a una garanzia di ottenere altre ore: le disponibilità devono esserci e devono poter essere assegnate al docente secondo le regole della procedura.

In quante scuole si può completare?

Il completamento deve avvenire nell’ambito di una sola provincia, rispettando il limite di tre sedi scolastiche e due comuni e il criterio della facile raggiungibilità.

Nella secondaria è possibile combinare ore di primo e secondo grado, anche su classi di concorso diverse, purché si possiedano i requisiti richiesti. Gli insegnamenti devono avere un orario obbligatorio omogeneo: non è quindi ammesso completare liberamente uno spezzone della primaria con uno della secondaria.

Alle condizioni previste dall’ordinanza, il completamento può avvenire anche tra scuole statali e non statali.

Si possono prendere soltanto alcune ore di una supplenza?

La risposta cambia in base al tipo di incarico attraverso cui si vuole completare.

Quando il completamento avviene con uno spezzone fino al 30 giugno, assegnato dalle graduatorie provinciali oppure dalle graduatorie d’istituto in caso di loro incapienza, le disponibilità non possono essere frazionate.

Per una supplenza breve e saltuaria da graduatorie d’istituto, il frazionamento può invece essere ammesso. Occorre salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificando anche la compatibilità degli orari. Questa distinzione è espressamente indicata nella circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026.

Pensiamo a un docente della secondaria già impegnato per 12 ore: per arrivare a 18 ne mancano 6. Se viene proposto uno spezzone di 9 ore al 30 giugno, non può pretenderne soltanto 6. Se si tratta di una supplenza breve, il frazionamento deve essere valutato dalla scuola nel rispetto delle condizioni previste.

La compatibilità degli orari va verificata prima

Prima di accettare altre ore, è utile chiedere il prospetto delle lezioni e confrontarlo con quello dell’incarico già svolto.

Non basta che le scuole siano vicine: due lezioni potrebbero sovrapporsi oppure il tempo disponibile per raggiungere il secondo plesso potrebbe essere insufficiente.

Per una valutazione concreta, conviene controllare:

  • giorni e fasce orarie di entrambi gli incarichi;

  • sedi effettive di servizio;

  • tempi degli spostamenti;

  • durata delle due supplenze;

  • altri impegni scolastici da coordinare.

Il passaggio pratico è confrontarsi con entrambe le segreterie, comunicando chiaramente l’incarico già in corso. Non è prudente accettare contando soltanto su una futura modifica dell’orario.

Gli interpelli permettono di completare l’orario?

Gli interpelli non costituiscono un canale ordinario di completamento per chi è già destinatario di una supplenza.

Le indicazioni ministeriali fanno però salva la possibilità, per il personale in servizio su una supplenza breve, di lasciarla per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto.

Questa eccezione riguarda la sostituzione dell’incarico, non l’aggiunta di ore a quello esistente: le due situazioni devono essere tenute distinte.

Accettare poche ore: cosa valutare

Prima di accettare uno spezzone, conviene chiedersi se l’incarico sia sostenibile anche nell’ipotesi che non arrivino altre ore. Distanza, costi di trasporto e distribuzione delle lezioni incidono sulla scelta.

Una supplenza ridotta può essere un’opportunità utile, ma il completamento va valutato sulla base delle disponibilità effettive. Avere pronti contratto, orario e informazioni sulle sedi permette di esaminare più rapidamente un’eventuale seconda proposta e chiedere alle scuole le verifiche necessarie.