Si possono dare ripetizioni ad alunni della stessa scuola in cui si insegna? La normativa.

di: Alberto Murzia - 01/06/2022

Tentare di arrotondare lo stipendio da insegnante alle prime esperienze è quanto di più comune chi insegue questa passione tenta di fare.

Dare lezioni private è una delle più quotate opzioni in questo senso ma esistono dei limiti posti dalle leggi sulla pubblica amministrazione.

Chi, non solo di ruolo ma anche supplente, viene assunto in istituti pubblici deve sottostare ad alcune regole contenute nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”.

Le norme relative alle ripetizioni sono contenute nell’articolo 508 dove viene codificata l’incompatibilità nel darle ad alunni dello stesso istituto dove si opera come docente.

Ecco le linee guida:

  • Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
  • Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare del fatto direttore didattico o il preside, comunicando anche il nome degli alunni e la loro provenienza.
  • Dove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
  • Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.