Docenti e Green Pass: niente più sanzioni per i docenti che ne sono sprovvisti

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Docenti e Green Pass: niente più sanzioni per i docenti che ne sono sprovvisti

Non ci saranno multe a carico degli insegnanti sprovvisti di Green Pass. Resta invece quella a carico dei dirigenti scolastici che omettono controlli in ingresso a scuola. Resta pure la sospensione dal servizio e dallo stipendio per i docenti e per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) che non si vaccinano e non si sottopongono al tampone ogni 48 ore per recarsi al lavoro. Una nota emanata ieri dal ministero dell'Istruzione chiarisce gli aspetti più delicati della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico, a seguito della conversione in legge del decreto emanato dal governo lo scorso 6 agosto. In mezzo un altro decreto legge, quello dello scorso 10 settembre, che è stato abrogato dalla legge pubblicata in Gazzetta lo scorso primo ottobre e che armonizza le norme sul possesso della carta verde per recarsi al lavoro.

Tolte le sanzioni ai docenti senza Green Pass

Ancora una parte del personale scolastico, meno del 10%, non si è ancora vaccinato e probabilmente non intende farlo. Fino al 15 ottobre, i dirigenti scolastici che si imbattevano in situazioni del genere segnalavano il nominativo del docente o Ata no vax al prefetto. Ma adesso cambia tutto: per un intreccio di disposizioni normative - scrive il capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, Stefano Versari - "non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde". Un'altra novità riguarda la documentazione da produrre per dimostrare l'avvenuta vaccinazione: in luogo del Green Pass cartaceo o in forma digitale, basterà anche la certificazione rilasciata dalla struttura o dal medico che ha somministrato la dose.

 

Per i presidi che non controllano i Green Pass sanzioni da 400 a mille euro

Confermata la sospensione dal lavoro, per chi si presenta senza Green Pass, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata e, in caso di nomina del supplente, il titolare che si fosse nel frattempo vaccinato o si fosse sottoposto al tampone potrà rientrare solo dopo la conclusione della supplenza stessa, che al massimo potrà avere durata di quindici giorni.

Per i presidi resta la sanzione amministrativa per omesso controllo da 400 a mille euro. Stessa sanzione amministrativa per i soggetti diversi dal personale scolastico (fattorini, postini) che si presentassero a scuola sprovvisti di certificazione. In questo caso la sanzione andrà comminata al datore di lavoro. Per i soggetti che si presenteranno a scuola per ragioni di servizio, consegna di pacchi o di lettere, operai, i dirigenti scolastici potranno effettuare dei controlli a campione. Nessun obbligo di certificazione per gli alunni e gli studenti, anche se dei corsi serali o dei corsi di formazione professionale regionale e, quindi, adulti.


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