Supplenze 2025/26: guida pratica su quando si può e quando non si può rinunciare a un incarico

guida pratica

Guida aggiornata per l’anno scolastico 2025/26

In queste settimane, il mondo delle supplenze è in pieno fermento: le nomine da interpello si intrecciano con quelle da graduatorie di istituto, mentre a loro volta queste ultime si sovrappongono con le convocazioni da GPS.
Un vero e proprio incastro di incarichi che mette molti docenti di fronte alla stessa domanda:
posso lasciare una supplenza per accettarne un’altra più vantaggiosa?
E, soprattutto, quando è consentito farlo e quando invece comporta sanzioni?

In questa guida chiara e aggiornata scoprirai in quali casi è possibile cambiare supplenza, cosa dice l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e come evitare errori che potrebbero compromettere l’anno scolastico.


Supplenze 2025/26: tra GPS, graduatorie di istituto e interpelli

Con la fase di assegnazione degli incarichi ancora in corso, i docenti precari si trovano spesso a ricevere più proposte contemporaneamente:
una supplenza breve da interpello, una da graduatoria di istituto, o magari una convocazione da GPS arrivata in ritardo.
Il dubbio nasce spontaneo: è possibile lasciare la supplenza già accettata per un’altra di durata o condizioni migliori?

Per rispondere serve fare chiarezza sulle norme che regolano i contratti a tempo determinato nel comparto scuola.


Cosa dice l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024

L’art. 13, comma 23 dell’OM 88/2024 stabilisce che tutti i contratti a tempo determinato, compresi quelli conferiti tramite interpello, sono soggetti ai vincoli e alle regole previste per le supplenze da graduatoria.
In altre parole, la supplenza da interpello non è “libera”: chi la accetta è vincolato dagli stessi obblighi contrattuali di chi riceve un incarico da GPS o da graduatoria di istituto.

👉 Questo significa che:

  • il docente gode degli stessi diritti (permessi, malattia, retribuzione proporzionata);

  • ma deve anche rispettare i doveri previsti dalla normativa, incluso il divieto di abbandonare l’incarico senza giusta causa.


Lasciare una supplenza per un’altra: quando si può e quando no

🧾 Quando si può lasciare una supplenza per accettarne un’altra

Situazione È possibile lasciare l’incarico? Note e riferimenti
Supplenza breve e saltuaria → supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) È sempre consentito lasciare una supplenza breve per accettare un incarico fino al 30 giugno o 31 agosto, indipendentemente dalla provenienza (GPS, GI o interpello).
Supplenza breve → altra supplenza breve No Non è consentito lasciare una supplenza breve per accettarne un’altra, anche se di durata maggiore, salvo interruzione naturale del primo contratto.
Supplenza da graduatoria di istituto → supplenza da GPS È ammesso lasciare una supplenza da GI per accettarne una da GPS, perché quest’ultima è di ordine “superiore” nella gerarchia delle nomine.
Supplenza da interpello → supplenza da GPS o da graduatoria di istituto fino al 30 giugno/31 agosto È possibile lasciare una supplenza da interpello solo per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Supplenza da GPS → altra supplenza da GPS o da GI No Una volta accettata la supplenza da GPS, non si può rinunciare per altra proposta, salvo inizio tardivo o annullamento d’ufficio.
Supplenza annuale o fino al 30 giugno → altra supplenza annuale o fino al 30 giugno No Non si può lasciare un incarico annuale per un altro incarico dello stesso tipo, anche se più vicino o più favorevole.
Supplenza da interpello → altra supplenza da interpello No Non è ammesso lasciare un interpello per un altro interpello, a meno che il primo contratto non sia ancora stato sottoscritto o non sia iniziato il servizio.

📌 Da ricordare

  • L’art. 14 dell’OM n. 88/2024 stabilisce che chi abbandona una supplenza senza giusta causa incorre in sanzioni per l’intero anno scolastico, con l’esclusione da tutte le convocazioni da GPS e GI.

  • Il passaggio è ammesso solo verso incarichi di durata maggiore o provenienti da graduatorie “superiori”.

  • Anche le supplenze da interpello sono pienamente soggette ai vincoli dell’ordinanza ministeriale.



Attenzione alle sanzioni

L’art. 14 dell’OM 88/2024 prevede sanzioni per chi rinuncia, non prende servizio o abbandona un incarico.
Chi lascia una supplenza senza giustificato motivo può perdere la possibilità di ottenere nuovi incarichi per l’intero anno scolastico.

Le regole si applicano anche alle supplenze ottenute tramite interpello, che — nonostante la loro natura più “libera” in fase di candidatura — sono a tutti gli effetti contratti vincolanti una volta firmati.


Cosa fare per non sbagliare

  1. Leggi attentamente il contratto: alcuni contengono clausole che vietano espressamente la rinuncia anticipata.

  2. Controlla la normativa: in particolare l’art. 14 dell’OM 88/2024 sulle sanzioni per abbandono.

  3. Chiedi conferma scritta all’istituto o all’Ufficio Scolastico prima di lasciare un incarico.

  4. Confrontati con un sindacato o un esperto: ogni caso può avere sfumature diverse.

  5. Tieni traccia di tutti gli interpelli e delle accettazioni per dimostrare buona fede in caso di contestazioni.


In sintesi

🔹 Le supplenze da interpello non sono libere da vincoli.
🔹 Si può cambiare incarico solo se la nuova supplenza è più lunga o di livello superiore.
🔹 L’abbandono di un incarico può comportare sanzioni per tutto l’anno scolastico.
🔹 Prima di lasciare una supplenza, verifica sempre contratto e normativa vigente.


👉 Consiglio pratico

Prima di accettare una nuova proposta, valuta attentamente durata, tipologia e sede dell’incarico.
Un passaggio non autorizzato può costare caro, anche in termini di esclusione da future convocazioni.



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