Prossimi concorsi scuola: serviranno ancora i 24 CFU

di: Carla Sandrelli - 28/10/2021

Il Ministero dell'Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza del Decreto in cui si accolgono le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis per lo svolgimento dei concorsi ordinari con procedura semplificata.

Sia il concorso bandito nel 2020 e per il quale le domande sono state presentate entro il 31 luglio 2020, sia i nuovi concorsi da bandire annualmente – ma non c’è ancora la data per il 2022 – si svolgeranno con le stesse procedure semplificate, che prevedono: prova scritta computer based/prova orale/valutazione dei titoli.

si ipotizza che la procedura del concorso indetto ad aprile 2020 possa portare all’assunzione dei vincitori dal 1° settembre 2022.

Fermo restando che per il bando del 2020 non è prevista riapertura dei termini per la presentazione delle domande (tranne per le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041) i requisiti di accesso al NUOVO CONCORSO ORDINARIO 2022 saranno ancora quelli previsti dal Decreto Legislativo 59/2017 art. 5 commi commi 1, 2 e 4 bis.

Prossimi concorsi scuola: requisiti per posti comuni

Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

- titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

- titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, insieme al possesso dei 24 CFU/CFA.

Concorsi e posti di sostegno

Possono concorrere per i posti su sostegno coloro che hanno i requisiti per il posto comune, insieme al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

 

Servono ancora i 24 CFU

A normativa invariata, dunque, rimangono ancora validi i 24 CFU di cui al dm 616/2017 come requisito di accesso al concorso.

N.B. Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è solo uno:

  • il diploma di accesso (ITP) alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017). Non servono i 24 CFU.

La normativa che regola i 24 CFU è il decreto del 10 agosto 2017, n. 616.

I 24 CFU potranno essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare.

A decidere se il curriculum di studi è conforme a quanto richiesto come titolo di accesso al concorso ordinario è l’Università.

Il corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 – scriveva il Miur ad aprile 2018 – (con indicati insegnamenti, altre attività formative, SSD, voti e CFU/CFA) deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione al Concorso docenti.

Pertanto il piano di studi completo deve essere sottoposto alla valutazione dell’università, che certificherà l’acquisizione dei 24 CFU o le eventuali integrazioni.

Cosa fare se non si hanno i 24 CFU o se si hanno solo in modo parziale

Chi ha già parzialmente conseguito i 24 CFU, può completare il suo piano di studi con i CFU rimanenti. Deve però prima farsi erogare dalla sua università un certificato che comprovi i possesso degli altri CFU, prima dell'iscrizione a nuovi corsi.

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