Graduatorie di Istituto: come si viene convocati

di: Carla Sandrelli - 22/02/2019

Anche ad anno scolastico inoltrato dalle scuole stanno giungendo molte convocazioni per ruoli di supplenza dalle graduatorie. Le graduatorie d’Istituto, ricordiamo vengono usate dai presidi per far fronte alla copertura di cattedre che non è stato possibile assegnare dalle Graduatorie ad Esaurimento. Da tali graduatorie, in primo luogo si assegnano cattedre per ruooli di supplenza di un anno (fino al 31 agosto) e fino al termine dell'attività didattica (31 giugno).

Inoltre, le graduatorie d’Istituto, vengono utilizzate anche per far fonte alla sostituzione di personale assente in modo momentaneo come ad esempio per maternità, malattia ecc, che di norma superano i 10 giorni di assenza. Vediamo nel dettaglio come verranno convocati gli aspiranti docenti che potrebbero accettare la supplenza.

 

Modalità di convocazione supplenti

Gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie di circolo e d’istituto saranno convocati a supplenza mediante e-mail con avviso di ricezione (inviato all’indirizzo presente su Istanze Online e nella domanda per inserirsi nelle graduatorie). L’email di convocazione dovrà contenere tutti i dettagli della proposta di supplenza ovvero:

  • quando inizierà la supplenza;
  • quanto durerà la supplenza;
  • l’ora e il giorno in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • i contatti della scuola.

Nel caso si convochino più aspiranti, il messaggio deve contenere le graduatorie degli altri che sono stati convocati e il giorno in cui la supplenza sarà assegnata. Infine, vorremmo fare una precisazione che per le graduatorie da terza fascia, i docenti che hanno un contratto breve con orario non intero, hanno la possibilità di lasciare la supplenza in corso se gli viene proposto una supplenza che arriva al termine delle lezioni. Ad esempio, un docente con contratto a tempo determinato fino al 20/2 di 18 ore, può lasciarlo se gli propongono un contratto anche di 6 ore che arrivi al 30/6. Al contrario, la supplenza conferita al 31 agosto o al termine delle attività didattiche ossia sino al 30/6 con orario inferiore a quello di cattedra permette solo il completamento orario anche con frazionabilità dei posti interi.