Gita scolastica: la responsabilità dei docenti è limitata

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Gita scolastica: la responsabilità dei docenti è limitata

Gli insegnanti sono responsabili fino a un certo punto dei ragazzi in gita scolastica.

A stabilirlo è la sentenza 29946 della Cassazione, che ha respinto il ricorso dei genitori di una quattordicenne, all’epoca dei fatti, che chiedevano il risarcimento alla scuola per omessa vigilanza della professoressa.

Alla base della richiesta di danni un trauma cranico che l'alunna si era procurata cadendo da un lettino del pronto soccorso, sul quale era stata adagiata in attesa di una visita neurologica.

Cosa è successo

L’insegnante non era stata informata del rischio di crisi epilettiche, perché la ragazza non le aveva mai avute. La diagnosi era stata fatta solo dopo l’ingresso in ospedale e certo la docente non poteva prevedere che dopo il primo momento di “agitazione”, che l’aveva indotta a chiamare il 118, si poteva verificare un nuovo episodio, come quello che ha portato alla caduta dalla lettiga.

L’obbligo di vigilanza

I giudici chiariscono che sull’accompagnatore della persona affidata alle cure dei sanitari in un ospedale non grava alcun obbligo di vigilanza o di supervisione in assenza, tra l’altro, di cognizione mediche o infermieristiche. E, se al posto dell’insegnante ci fosse stato un genitore, la caduta ci sarebbe stata lo stesso.


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