Decreto PA BIS: ecco le modifiche per il reclutamento docenti

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Decreto PA BIS: ecco le modifiche per il reclutamento docenti

Dopo mesi di attesa è stato finalmente pubblicato il Decreto dedicato alla Pubblica Amministrazione e che ha coinvolto anche il mondo della scuola. Dando il via libera alle attese novità prospettate dal precedente ministro Bianchi.

Ecco quali sono le modifiche legate all’ Art- 20. del Decreto PA BIS e le modifiche sulle Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR


Ecco quali articoli e decreti coinvolge:

    Riportiamo di seguito i vari decreti indicati dall'aggiornamento con in corsivo il testo soggetto alla modifica.

    articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

    Comma 10

    Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, 56, nonchè in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n.107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
    a) «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizionee per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva
    L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
    « b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico
    c) valutazione dei titoli; 
    d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso
    «fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali».

    10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una o piu' universita'
    «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.»

    è ABROGATA la nota

    d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

    è abrogato ABROGATO il comma

    10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili.

    articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

    Comma 11

    Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo  articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021
    «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

    articolo 2-bis

    Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonche' le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettivita' delle procedure concorsuali
    «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» .
    Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

    Art. 2-ter  (Abilitazione all'insegnamento)

    1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
    2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per

    l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
    3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
    4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale,

    «nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2 -bis , comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2 -bis , comma 1.»;
    5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonchè di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti.

    all’articolo 13, comma 2

    I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
    «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2 -bis , comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria»

    Articolo 18 -bis

    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e
    «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»
    percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.
    «Con il decreto di cui all’articolo 2 -bis , comma 4, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.»
    Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
    «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2 -bis , comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
    Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

    e viene aggiunto un nuovo comma:

    «6 -bis

    Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2 -bis , comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2 -bis , comma 4.»;

    infine vi è una modifica, anzi una data certa per la fine, del periodo di validità del titolo ITP come titolo di accesso senza il possesso di altro titolo di laurea almeno triennale:


    Art. 22 

    Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2

    che qui riportiamo

    Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
    , sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi
    «dopo il 31 dicembre 2024».
    Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti (dalla normativa vigente in materia di classi di concorso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 

    L’ultima modifica coinvolge il personale docente di religione cattolica, con una modifica in merito alle percentuali dedicate alle percentuali di posti da coprire tramite i concorsi indicati dall’articolo 1-bis

    articolo 1 -bis , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

    (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

    1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, (entro l'anno 2023), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura
    «del 30 per cento»
    dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili (negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25), ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma e' assegnato
    «il 70 per cento»
    dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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